(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                 Adige n. 1/I-II del 4 gennaio 2018) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  19  dicembre
2017, n. 1437, 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  13  novembre  2006,  n.  61,  e'  cosi'
sostituita: «b) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento  a  favore
del  bilancio  provinciale,  a  titolo  di  acconto,   pari   all'80%
dell'importo preventivato per onorari e rimborsi, di cui all'art. 20,
comma 3, ai collaudatori, salvo conguaglio.» 
  2. Nel comma 1  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 novembre 2006, n. 61,  le  parole  «Ufficio  provinciale
entrate» sono sostituite dalla parola «Ufficio». 
  3. Il comma  4  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 novembre 2006,  n.  61,  e'  cosi'  sostituito:  «4.  Su
richiesta dell'Ufficio, il concessionario effettua  il  versamento  a
saldo a favore del bilancio provinciale.» 
  4. Dopo l'art. 25-ter del decreto del Presidente della Provincia 13
novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, e' inserito il seguente
art. 25-quater: 
  «Art. 25-quater (Disposizione transitoria). - 1. La gestione  fuori
bilancio del conto intestato «Depositi di  terzi  per  operazioni  di
collaudo delle linee di trasporto funiviario in  servizio  pubblico»,
istituito presso il tesoriere della Provincia, rimane attiva  fino  a
quando non  sia  conclusa  la  rendicontazione  con  i  concessionari
concernente gli onorari, i compensi per il  lavoro  straordinario,  i
rimborsi e le  spese  di  cui  all'art.  20,  comma  3,  riferiti  ai
collaudi. Il conto sara' chiuso  entro  il  31  dicembre  2017  e  le
eventuali  giacenze   saranno   versate   a   favore   del   bilancio
provinciale.» 
  5. La nota (6) dell'allegato A del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e' cosi' sostituita: «(6)  Per  le
categorie d'impianti alle quali non sia applicabile la formula di cui
al comma 1, come ad esempio  nel  caso  di  impianti  bifune  a  moto
continuo, funicolari, ecc., o per maggiori costi dovuti  a  soluzioni
tecniche  particolarmente  impegnative,  il  costo  si   desume   dal
preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo.» 
  6. L'allegato G  al  decreto  del  Presidente  della  Provincia  13
novembre  2006,  n.  61,  e  successive  modifiche,   e'   sostituito
dall'allegato A al presente decreto.